Con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 l'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio Nazionale", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Al coordinamento del Servizio Nazionale e alla promozione delle attivitą di Protezione Civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Successivamente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce chiaramente quale dorsale del Sistema di Protezione Civile, le Regioni e gli Enti locali, ai quali sono stati conferiti nuove funzioni e obblighi. Nonostante sia, come d'altronde tutto, suscettibile di miglioramenti la legge24 febbraio 1992 n. 225 costituisce una pietra miliare nella storia della Protezione Civile Italiana. Sarą forse utile esaminare velocemente il contenuto dei singoli articoli e commentare anche se brevemente, quelli pił significativi, tenendo conto che alcune disposizioni sono state sostanzialmente modificate a seguito dell'attuazione del cosidetto decentramento amministrativo [D.L.vo 112/98 e D.L.vo 300/99 e poi ancora L.401/01] |